Convivenza e tutele giuridiche: le differenze con l’istituto del matrimonio

Informazioni e consigli legali per ogni situazione

0
446
matrimonio

A tutte le coppie non sposate sarà capitato di chiedersi almeno una volta: è il caso di sposarsi, fosse anche solo per beneficiare delle stesse tutele giuridiche che lo Stato riserva alle coppie coniugate? D’altronde, il matrimonio è un contratto a tutti gli effetti, e non è un segreto che diverse coppie scelgono il vincolo coniugale per essere tutelate in misura maggiore, soprattutto quando sono presenti dei figli minori. Eppure, non tutti sanno che in Italia esiste un istituto chiamato convivenza di fatto, che per molti versi è sovrapponibile a quello del matrimonio: andando ad analizzare i vari diritti e doveri dei conviventi di fatto, si può notare che le differenze tra i due istituti sono minime, e in ogni caso non riguardano le questioni più importanti.

Convivenza di fatto: cos’è e come si ufficializza

La convivenza di fatto è regolamentata dalla Legge n.76 del 20 maggio 2016, che predispone alcune norme e tutele giuridiche per tutte le coppie unite da un vincolo sentimentale che convivono stabilmente. Nello specifico, la legge precisa che le norme si applicano soltanto a coloro che hanno il progetto di una vita comune insieme assimilabile in tutto e per tutto a quella di una famiglia; a testimonianza di tale intenzione, la convivenza deve essere stabile e duratura. Neanche la presenza di un figlio può provocare l’applicazione della legge se i due genitori non convivono in maniera stabile. La convivenza di fatto è una condizione che può essere formalizzata in maniera piuttosto semplice: le due parti devono firmare un accordo all’anagrafe del Comune di residenza, a seguito del quale potranno ricevere il certificato di stato di famiglia.

In che modo la legge tutela i conviventi di fatto

Le tutele giuridiche che spettano ai conviventi di fatto sono disciplinate dai commi 38 della Legge n.76/2016 e, come si può vedere dall’elenco seguente, per molti aspetti equivalgono a quelle delle coppie sposate:

  • il convivente può accedere alle informazioni personali del partner in caso di malattia o ricovero. Questo si connette al diritto di rappresentanza, per il quale ciascun convivente ha la possibilità di intervenire nelle decisioni che riguardano la malattia dell’altro (nel caso in cui quest’ultimo sia incapace di intendere e di volere) ed eventualmente la sua morte (gestione del rito funebre, eventuale donazione degli organi ecc.).
  • i due conviventi godono dei diritti relativi all’ordinamento penitenziario, che riguardano il mantenimento dei rapporti tramite corrispondenza telefonica ed epistolare, l’intrattenimento dei colloqui con il detenuto ecc.
  • un convivente può essere nominato curatore, tutore o amministratore di sostegno dell’altro laddove questo si renda necessario.
  • un convivente ha diritto alla casa familiare e al subentro nel contratto di locazione.
  • diritto agli alimenti.
  • un convivente dispone del diritto di partecipazione agli utili nel momento in cui lavora presso l’impresa del partner.

E se ci sono figli? In realtà, sotto questo punto di vista non c’è alcuna differenza tra coppie sposate e conviventi di fatto. In nessun caso i genitori possono sottrarsi dal proprio dovere di assistere materialmente e moralmente i figli, il dovere di mantenimento di figli non è legato al vincolo giuridico fra i due genitori. In caso di separazione fra due conviventi di fatto che abbiano figli, si possono scegliere le modalità dell’affidamento e del mantenimento della prole mediante un procedimento congiunto o contenzioso, esattamente come avviene per le coppie sposate che procedono alla separazione.

Quali sono le differenze con il matrimonio

Da quanto detto finora, è chiaro che i conviventi di fatto sono tutelati dalla legge perlomeno per quanto riguarda i diritti più importanti, come la rappresentanza in caso di malattia. Le differenze tra convivenza di fatto e matrimonio riguardano per lo più questioni economiche e fiscali, come le seguenti:

  • se per le coppie sposate si procede in automatico al regime patrimoniale della comunione dei beni, i conviventi sono tenuti a firmare un contratto di convivenza su supervisione di un avvocato o un notaio se intendono ufficializzare i propri rapporti patrimoniali.
  • i conviventi di fatto non possono usufruire di determinate agevolazioni fiscali, come ad esempio le detrazioni per familiari a carico, che sono invece riservate alle coppie sposate.
  • ci sono delle differenze per quanto riguarda l’adozione di figli: ai conviventi il diritto è negato tranne nel caso di minori con disabilità oppure bambini con i quali vi siano rapporti di parentela (fino al sesto grado) o un rapporto duraturo antecedente la scomparsa dei genitori. Uno dei due coniugi, però, può adottare il figlio (anche adottivo) dell’altro. È invece concesso il diritto di richiedere l’affidamento di un minore.
  • ai conviventi non spetta il diritto di successione.