Cecchi e De Santis chiariscono su decadenza di giunta e consiglio

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Marino Palazzo Colonna
Palazzo Colonna a Marino
Marino Palazzo Colonna
Palazzo Colonna a Marino

In merito alla nota diffusa a mezzo stampa dall’Associazione Realtà Nuova di Marino secondo la quale il Consiglio comunale e la Giunta “possono emanare solo atti di ordinaria amministrazione” in seguito al Decreto del presidente della Repubblica che ha disposto lo scioglimento dell’organo assembleare, l’Amministrazione Comunale di Marino fa chiarezza sulla vicenda e spiega i termini della questione. “Nel caso in questione – fa sapere il vicesindaco Fabrizio De Santis – la normativa chiarisce che in caso di decadenza del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio, ed entrambi restano in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. In questo periodo le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco. È quanto sancisce l’articolo 53 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, mentre non è vero, così come indicato dall’articolo 38 comma 5 sempre del T.U.E.L., che le eventuali deliberazioni di consiglio e giunta debbano riguardare solo atti di ordinaria amministrazione, in quanto il consiglio dura in carica sino all’elezione del nuovo, limitandosi soltanto dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, cioè nei 45 giorni prima della data delle elezioni, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili”. “La nota degli amici di Realtà Nuova – dice il presidente del Consiglio comunale Stefano Cecchi – ci dà lo spunto per chiarire una volta per tutte come il decreto presidenziale, pubblicato sul nostro portale istituzionale, non è altro che un atto dovuto dopo la procedura di decadenza del sindaco Palozzi. È vero che il consiglio è sciolto e la giunta decaduta, ma i due organi restano comunque in carica fino alle prossime elezioni, mantenendo ognuno le proprie competenze, che non sono soltanto quelle di ordinaria amministrazione, così come chiarito anche dal parere n. 501/2001 del Consiglio di Stato che, tenendo conto dell’art. 53 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, stabilisce che, come conseguenza della decadenza del sindaco, il consiglio continua ad avere la finalità che gli è propria, quella cioè di consentirne il rinnovo al primo turno elettorale, mentre per il resto (secondo l’espressa indicazione normativa e dunque fino all’indizione delle elezioni) l’organo assembleare rimane in carica con pienezza di funzioni, siccome derivante il mandato da investitura popolare diretta. Pertanto – conclude Cecchi – la situazione è sotto controllo e il consiglio potrà continuare regolarmente a svolgere le sue funzioni senza alcun problema”. Il Consiglio di Stato ha altresì ritenuto che, tenendo conto dell’art. 53 comma 1 del d.lgs. n. 267/2000, per quanto riguarda i poteri del vicesindaco nei casi di sostituzione del sindaco, “la preposizione di un sostituto all’ufficio o carica in cui si è realizzata la vacanza, implica di norma l’attribuzione di tutti i poteri spettanti al titolare”, cosa che si estende anche alla giunta, che resta in carica con pienezza di funzioni.